Segnalazioni di variazioni, errori ai fini del calcolo della TARI

Segnalazioni di variazioni, errori ai fini del calcolo della TARI

Riduzione per zone in cui non è effettuata la raccolta o per mancato svolgimento del servizio

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta tanto nella parte fissa, quanto nella parte variabile. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile Riduzione sull’ammontare del tributo
da 1.800 a 2.000 60%
Oltre 2.000 70%

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 1.800 metri lineari.
Il tributo è dovuto nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Le riduzioni sopra citate devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione entro il termine di cui all’ articolo 18 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI): esse decorrono dal 1° gennaio dell’anno di imposizione e vengono meno a decorrere dall’anno successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione. Qualora il diritto all’agevolazione fosse riconosciuto dall’autorità pubblica al termine dell’esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell’anno di riferimento.

Riduzione per utenze domestiche

Riduzione per uso stagionale
È applicata una riduzione del 10% alla quota variabile del tributo relativa alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare. La riduzione si applica alla data di presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. N. 445/2000 attestante il requisito richiesto e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il modello è disponibile nella sezione “Modulistica”.

Riduzione per compostaggio domestico
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro e non oltre il 31 marzo, pena decadenza del beneficio stesso, di apposita dichiarazione sostitutiva (disponibile nella sezione “Modulistica”) attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sino a quando permangano le condizioni per usufruire della riduzione. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Gli Uffici Comunali possono richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dell’attività di compostaggio. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero ad esito negativo della verifica, il beneficio decadrà con effetto dal primo anno di applicazione con conseguente emissione da parte dell’ufficio di accertamento in rettifica.

Riduzione per fabbricati non pertinenziali in possesso di specifici requisiti
A norma dell’articolo 1, comma 660 della Legge 147/2013, si applica l’esenzione della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:

  1. fabbricati non pertinenziali ad abitazioni, iscritti a catasto in cat. C/2 – C/6 – C/7, che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:
    • superficie netta calpestabile inferiore o uguale a 15 metri quadrati;
    • larghezza accesso al fabbricato inferiore o uguale a 1,5 metri;
    • assenza di qualsiasi tipo di utenza di erogazione dei pubblici servizi a rete.

La riduzione si applica alla data di presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. N. 445/2000 attestante i requisiti richiesti (disponibile nella sezione “Modulistica”). Nel caso in cui venga meno anche solo uno dei requisiti utili all’ottenimento della riduzione, il contribuente dovrà immediatamente segnalare con comunicazione scritta la relativa variazione all’Ufficio Tributi. Gli Uffici Comunali possono richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dei requisiti richiesti per ottenere la riduzione di cui al presente comma. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero ad esito negativo della verifica, il beneficio decadrà con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte dell’ufficio di accertamento in rettifica.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell’80 per cento della tariffa.

Riduzione / Esclusione per utenze non domestiche

Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.
Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

Rid= Qavv / Qtot (Kd)

dove:
Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo
Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero
Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all’Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l’Ufficio Tecnico del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull’organizzazione del servizio.

Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Esclusione superfici
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Pagamento tardivo

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa sui rifiuti è dovuta, sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con eventuale addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente pagamento come indicato nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.